Struttura Organizzativa

L'Associazione 'Amici dell'Arte' è iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale in base alla Legge Regionale n° 34 del 09/12/2002 'Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995, n° 10.

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ARTE

 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

 

1. E' costituita con sede legale a Forlì in Viale Roma 124 ed operante nel territorio di Forlì-Cesena, l'associazione di promozione sociale denominata ”Amici dell’Arte”.

 

Art. 2

Finalità

 

1.       L'associazione, che opera nel territorio provinciale, persegue, attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e dei terzi, l’amore ed il rispetto per l’arte, organizzando manifestazioni in tutti i suoi campi: musica, letteratura, arti figurative, arti minori, folklore, teatro, cinema, ecc.

2.       L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro; non è consentito la ripartizione dei proventi fra gli associati in forma diretta o indiretta.

 

3.                  L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Per le manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Art. 3

Soci

 

1.       Il numero degli aderenti è illimitato.

 

2.       Sono membri dell’Associazione i soci , le persone fisiche o le persone giuridiche private senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

 

Art. 4

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

 

1.       L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

 

2.       Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; il mancato accoglimento delle domande deve essere motivato.

 

3.       Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

 

4.       La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

 

5.       Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

 

6.       L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

a)       mancato versamento della quota associativa annuale;

b)       comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

c)       persistenti violazioni degli obblighi statutari.

 

7.       Nei casi b/c, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

 

8.       Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art. 5

Diritti e obblighi dei soci

 

1.         Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare i soci sono obbligati:

a)       ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b)       a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

c)       a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

 

2.         I soci hanno diritto:

a)       a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b)       a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c)       ad accedere alle cariche associative.

 

3.         I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

 

Art. 6

Organi

 

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore unico.

           

2.       Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

 

Art. 7

Assemblea

 

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2.       Essa si riunisce almeno una volta all'anno per la deliberazione sul Rendiconto economico e finanziario. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità.

3.       Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta oppure mediante affissione presso la sede sociale o a mezzo e-mail.

4.       In prima convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

5.       Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

6.       All’assemblea sono attribuite le decisioni più rilevanti quali:

-    eleggere le cariche associative;

-    eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;

-    programmare le attività,

-    approvare il bilancio preventivo;

-    approvare il rendiconto economico e finanziario;

-    approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto; stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;

-          deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

 

Art. 8

Il Consiglio direttivo

 

1.       Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, nominati dall’Assemblea fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

 

2.       Non sono ammessi meccanismi di cooptazione tranne nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico e il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.

 

3.       Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

 

4.       Al Consiglio direttivo spetta di:

a)       fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;

b)       curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

c)       nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

d)       determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa:

e)       predisporre il bilancio preventivo annuale e il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

f)         deliberare sulle domande di nuove adesioni;

g)       provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;

h)       ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

 

5.       Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

 

6.       Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

7.       Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, almeno 7 giorni prima della data fissata, oppure mediante affissione presso la sede sociale o a mezzo e-mail, e devono contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

 

8.       I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 9

Presidente e Rappresentante legale

1.          Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

 

2.          Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

 

3.          Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

Art. 10

Segretario

 

1. Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

-    provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

-    provvede al disbrigo della corrispondenza;

-    è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi dell’Associazione.

 

Art. 11

Tesoriere

 

1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- tenere i registri e la contabilità dell’Associazione nonché conservare la documentazione relativa;

- gestire le entrate e le uscite, nonché il fondo per le minute spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

- riscuotere le quote associative;

- svolgere eventuali altre attività delegate dal Consiglio direttivo.

 

 

 

Art. 12

Collegio dei revisori dei conti o revisore unico

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi eletti dall'assemblea, di cui uno viene nominato presidente. L’assemblea può eleggere un revisore unico al posto del collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio o il revisore unico esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

4. Il collegio o il revisore unico riferisce annualmente all'assemblea con relazione al rendiconto economico e finanziario.

 

Art. 13

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 1 anno e possono essere riconfermate.

 

Art. 14

Risorse economiche

 

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a)     quote e contributi degli associati;

b)     eredità, donazioni e legati;

c)     contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d)     contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e)     entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)      proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)         erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h)         entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i)           altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

2.       Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

 

Art. 15

Bilancio

 

1.         L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

2.         Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile o, in caso di particolare necessità, entro il mese di Giugno.

 

3.         Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

 

4.         L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere interamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

 

Art. 16

Norma di rinvio

 

1.        Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

Forlì, 30/09/2004